Amministrazione Trasparente
CODICE DISCIPLINARE E CONDOTTA Personale del comparto ISTRUZIONE E RICERCA - settore SCUOLA
- Personale Docente
- Codice Disciplinare (D.Lgs n. 297 del 16/04/1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado (G.U. n. 115 del 19/05/1994)
- D.Lgs n. 297/1994 con modificazioni ed integrazioni all'art. 498, c.1 (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018)
- Personale ATA
- Codice disciplinare (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018)
Codice di condotta
- D.P.R. del 16/04/2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (GU n.129 del 4-6-2013)
- Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (DM 525 del 30 giugno 2014) e collegata nota ministeriale 2810 del 16 luglio 2014
Accesso Civico ed Accesso generalizzato
Che cos’è
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - Dirigente Scolastico
L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., compilando il modello richiesta di accesso civico semplice.pdf , e inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: vaic84700e@pec.istruzione.it
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica compilando il Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica:
VAIC84700e@pec.istruzione.it
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell’art. 5bis, comma 6, del d.lgs. 33/2016 . Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa all'istituto compilando il modello richiesta di accesso generalizzato.pdf . Se trasmessa per via telematica, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: VAIC84700E@PEC.ISTRUZIONE.IT
In caso di accoglimento, l’Autorità allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
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